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2024/05/04

Antibufala: la misteriosa “raccomandata elettronica” da TIM non è una truffa o un malware

Ultimo aggiornamento: 2024/05/04 13:05.

Se avete ricevuto una mail contenente un “Avviso di giacenza posta raccomandata” spedito da Tnotice.com etichettata “Per conto di TIM S.p.A.” e avete sospettato che si trattasse di una truffa o di un tentativo di attacco informatico, non siete i soli e non avete tutti i torti.

Già un mittente strano come Tnotice.com fa insospettire, ma il messaggio contiene anche gli errori dilettanteschi sono tipici delle mail dei truffatori:

  • no replay al posto di no reply (nella mail)
  • retire the message come traduzione maccheronica di ritira il messaggio (to retire significa “pensionare”)
  • frequent ask questions al posto di frequently asked questions 
  • informations, che persino uno studente al primo anno d’inglese sa che non ha il plurale (è un uncountable)



A chi ha confezionato e approvato questa roba andrebbe regalata una canna da pesca insieme a un prepensionamento anticipato in modo che non possa più fare altri danni.

Fra l’altro, questa “raccomandata elettronica” può essere ritirata da chiunque abbia la mail ricevuta: basta dare un numero di telefono qualsiasi per ricevere via SMS il codice di accesso.

Se volete sapere cosa contiene questa “raccomandata”, ecco il testo che ho ricevuto io: un paragrafo unico di burocratese stretto che parla di un possibile rimborso per la pratica delle bollette con periodicità di 28 giorni.

Oggetto: TIM Informa

Il Tribunale di Milano, Sezione Undicesima Civile, all’esito dell’azione ordinaria promossa da Associazione Movimento Consumatori, ha inibito a TELECOM ITALIA S.P.A. l’adozione, l’uso e gli effetti nei contratti di telefonia fissa (o di altri servizi offerti in abbinamento alla telefonia fissa) stipulati con i consumatori, di clausole che prevedono rinnovi e pagamenti su base temporale di 28 giorni/8 settimane. L’adozione e l’uso di tale periodicità, a far data dal 01.04.2017, ha leso e lede i diritti e gli interessi collettivi dei consumatori, previsti dall’art. 2 Codice del consumo (1: diritto ad un’adeguata informazione ed ad una corretta pubblicità; 2: diritto a pratiche commerciali improntate a principi di buona fede, correttezza e lealtà; 3: diritto alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali) con violazione anche dei contenuti informativi minimi e del principio di trasparenza, previsti a favore dei consumatori utenti di servizi telefonici dagli artt. 70 e 71 Codice delle comunicazioni elettroniche. Tale condotta si risolve altresì in una pratica commerciale scorretta ingannevole, vietata dall’art. 20 Codice del consumo, in quanto l’adozione di tale periodicità (28 giorni), diversa da quella d’uso, risulta contraria alla diligenza professionale ed è idonea a falsare in maniera apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, rendendo difficile la valutazione delle offerte ed il confronto tra le medesime, anche ai fini dell’esercizio della facoltà di recesso gratuito, prevista dalla legge in caso di mutamento unilaterale delle condizioni del servizio da parte dell’operatore telefonico. L’illegittimità della condotta sopra descritta comporta il diritto di ciascun consumatore che abbia subito, nell’ambito di un contratto di telefonia fissa (o di altri servizi offerti in abbinamento alla telefonia fissa), l’adozione della periodicità di fatturazione a 28 giorni/8 settimane, alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.

Puoi effettuare la tua richiesta on line dalla Home Page del sito tim.it nella sezione «TIM Sempre al tuo fianco» compilando il modulo dedicato, indicando il seguente codice unico [omissis].

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