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2011/01/28

Pirateria audiovisiva, i link alle info ufficiali

Questo articolo era stato pubblicato inizialmente sul sito della Rete Tre della Radiotelevisione Svizzera, dove attualmente non è più disponibile. Viene ripubblicato qui per mantenerlo a disposizione per la consultazione.

Soprattutto per chi segue Rete Tre e il Disinformatico dall'estero, ma anche per molti ascoltatori vicini, può sembrare sorprendente che in Svizzera lo scaricamento puro e semplice di musica o film non sia considerato illegale: è la condivisione ad essere punita. Ma è quello che dicono a chiare lettere i siti ufficiali che si occupano di diritto d'autore.

Per esempio, Suisa.ch, alla domanda se sia consentito masterizzare un CD o DVD, risponde che "È consentito se: si masterizza un CD o DVD esclusivamente per un uso personale oppure si masterizza un CD o DVD per regalarlo ad parente o ad un amico stretto. Non è consentito se: si masterizza un CD o DVD a scopo di vendita e non dispone di un'autorizzazione ad hoc dell'azienda discografica né di una relativa licenza della SUISA oppure si masterizza un CD o DVD per regalarlo a persone che non fanno parte della cerchia dei parenti e degli amici più stretti."

Alla domanda "Il download di brani musicali da offerte P2P (circuiti di scambio) è consentito?" risponde inoltre che "l'upload, vale a dire l'offerta on line di opere protette, è permesso solo previa approvazione degli aventi diritto (gli autori, gli editori o le loro società di gestione, i produttori di supporti sonori). I partecipanti ai circuiti di scambio che non richiedono tale consenso agiscono in maniera illegale. Secondo la stragrande maggioranza delle opinioni, il download privato in Svizzera è permesso anche senza l'approvazione degli aventi diritto, anche se l'offerta stessa è illegale. In merito non vi è tuttavia ancora alcuna sentenza giudiziaria; non è pertanto possibile rispondere al quesito in maniera definitiva (in Germania ad esempio scaricare le offerte «palesemente» illegali è proibito)."

Ma Suisa chiarisce anche che nella maggior parte dei casi chi scarica sta simultaneamente offrendo file in condivisione e quindi ha un comportamento punibile. Il principio è ribadito dall'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale: è "vietato mettere a disposizione su Internet opere protette, anche se ciò non viene fatto a scopo lucrativo o a fini commerciali. È vero che il download di opere per uso privato è consentito. Tuttavia, nel caso delle borse di scambio è perlopiù impossibile limitarsi a scaricare opere senza caricarne, al contempo, altre." Lo stesso fa Dirittodautore.ch, che chiarisce con esempi pratici cosa è permesso e cosa non lo è e offre un pratico glossario dei termini tecnici di questo settore controverso.

La legge fondamentale sul diritto d'autore in Svizzera è l'articolo 19 della legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini, che definisce in dettaglio quanto descritto da Suisa.

L'articolo 20, invece, definisce il principio del compenso che si paga sui supporti multimediali vergini, dai lettori MP3 al CD e DVD registrabili alle ormai desuete videocassette e audiocassette. Anche i telefonini pagano un indennizzo per i diritti d'autore, come sottolinea Suisa. Maggiori informazioni sono disponibili presso la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.

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